La circolare 5933/2016 diffusa il 1° settembre 2016 dal ministero dell'Interno chiarisce che sono abrogate le sanzioni per le imprese di autotrasporto che non tengono a bordo del camion il modulo delle assenze dell'autista.
La circolare spiega l'applicazione del Regolamento UE 165/2014 che, all'articolo 34, afferma che gli Stati membri non possono imporre ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo. In seguito, la Commissione Europea ha diffuso, nella Commission Clarification numero 7, alcuni chiarimenti su tale Regolamento: l'uso del modulo di controllo viene concesso, anzi consigliato, ma non è più obbligatorio e quindi la sua mancanza non può prevedere sanzioni.
In seguito a queste innovazioni comunitarie, il ministero dell'Interno precisa che che la redazione del modulo di controllo previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo numero 144/2008 non è più obbligatoria dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento UE/165/2014. "Con la presente circolare si ribadisce, pertanto, l'inapplicabilità delle sanzioni già previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ferma restando la facoltà dell'impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell'arco dei ventotto giorni".
(fonte trasportoeuropa.it)