Corresponsabilità del committente nell’autotrasporto

Confetra ha pubblicato a maggio 2016 una circolare in cui riassume i tre adempimenti che l’attuale normativa impone ai committenti del trasporto stradale: controllo della regolarità, corresponsabilità delle violazioni del Codice della Strada e limiti alla sub-vezione.

Il primo punto sottolineato da Confetra riguarda il controllo della regolarità dell’autotrasportatore, che può avvenire tramite il web nel portale dell’Albo degli Autotrasportatori. I parametri che bisogna controllare sono l’iscrizione all’Albo e il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori. “Tale verifica va effettuata preliminarmente alla stipula o al rinnovo del contratto”, precisa la confederazione. “Nel caso si stipuli il contratto con un autotrasportatore irregolare si è responsabili solidalmente con lo stesso – entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto – relativamente ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi Inail inerenti il contratto stesso. Nel caso il contratto sia stato solo verbale la responsabilità solidale si estende alle violazioni fiscali e del Codice della Strada”.

Il secondo punto è la corresponsabilità per alcune gravi violazioni al Codice della Strada, che mettono a rischio la sicurezza. Tra queste, Confetra cita limiti di velocità, tempi di guida e di riposo, sistemazione del carico e sovraccarico, per le quali il committente è sempre corresponsabile “qualora nel contratto scritto risulti che abbia dato istruzioni incompatibili col rispetto del Codice stesso”. La circolare precisa che “l’accertamento della corresponsabilità avviene su strada, all’atto della contestazione della violazione, mediante il controllo del contratto, ovvero di qualsiasi altra documentazione d’accompagnamento prevista dalle leggi vigenti”.

Non esiste l’obbligo di tenere a bordo del camion il contratto scritto, ma basta che l’autista presenti ai controllori una dichiarazione sottoscritta dal commettente o dall’autotrasportatore attestante la presenza di un contratto scritto che ovviamente dovrà avere data certa antecedente a quella della dichiarazione. Un modo per fissare una data certa è inviare alla controparte il contratto tramite Posta Elettronica Certificata. “Nel caso non esista un contratto scritto, il committente per non essere ritenuto corresponsabile dell’infrazione al CdS deve aver dato istruzioni scritte all’autotrasportatore, compatibili col rispetto del Codice”.

Infine, Confetra ricorda che per utilizzare un sub-vettore l’autotrasportare deve avere l’autorizzazione del committente, con l’eccezione dei trasporti a collettame di partite fino a 50 quintali.

(fonte trasportoeuropa.it)

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